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Battesimi
Le registrazioni di Battesimo servivano ad annotare i battezzati all’interno dei confini parrocchiali e i loro padrini. Dal 1563, in ogni chiesa munita di fonte battesimale, fu resa obbligatoria la tenuta del registro dei Battesimi. La formula prevista dal Rituale, per la registrazione del battesimo prevedeva che fossero indicati la data del battesimo, il nome del parroco, la chiesa nella quale si celebrava il rito, la data di nascita del battezzato, il nome dei genitori e la loro parrocchia di appartenenza, i nomi scelti per il battezzato, le generalità del padrino e della madrina e la loro parrocchia di appartenenza. Per i trovatelli doveva essere specificato nell’atto quando, dove e da chi il bambino era stato trovato e quanti giorni avesse. In genere gli esposti erano battezzati sub conditione, per evitare il rischio di reiterare il sacramento. Anche per i bambini battezzati in casa per imminente pericolo di morte era prevista una particolare formula di registrazione. Questi formulari ufficiali, pubblicati con circa mezzo secolo di ritardo rispetto all’introduzione dell’obbligo di registrazione, furono accolti da alcuni parroci, mentre altri continuarono
ad usare le formule utilizzate fino ad allora, derivanti dalle disposizioni vescovili precedenti o semplicemente dalla tradizione dei loro predecessori. Nonostante questa grande variabilità, nel lungo periodo può essere individuata una tendenza generale. Dalla fine del Concilio di Trento al 1614, negli atti predomina un tipo di struttura più vicina a quella del Rituale e cioé: 

Io N. parroco della chiesa N. ho battezzato N. figlio di N. e di N. ecc.

La scelta di anteporre il nome del parroco a quello del battezzato tuttavia, pur essendo perfettamente in linea con lo spirito formalistico del Concilio, si rivelò nella pratica poco funzionale ai fini di una rapida individuazione dei soggetti degli atti. Alcuni parroci ovviarono a questo inconveniente riportando il nome del battezzato anche sul margine sinistro dell’atto. Con il passare dei decenni, questo schema di registrazione lasciò il posto ad un altro tipo di struttura, adottata proprio per mettere in risalto il nome del soggetto:

N. figlio di N. e di N. fu battezzato da me N. parroco della chiesa N. ecc.

Questa nuova soluzione ebbe un successo maggiore rispetto all’altra e finì per diventare l’unica forma usata dai parroci. Per migliorare ulteriormente la reperibilità degli atti, nel XVIII
secolo si cominciò a riportare, sempre sul margine sinistro, il cognome del battezzato. Nella seconda metà del XIX secolo la struttura diventò ancora più razionale e schematica. Per quanto riguarda la tipologia dei dati presenti all’interno delle registrazioni di Battesimo, va detto che le informazioni possono variare a seconda del periodo, del redattore e talvolta anche del soggetto dell’atto. Per comodità abbiamo evidenziato in questo esempio i dati che si riscontrano più frequentemente: 

Adì 15 marzo 1687 (I) Giovanni Antonio Michele (II) figlio (III) legittimo e naturale (IV) di Antonio (V) del fu Pietro (VI) Martini (VII) da Lucca (VIII), abitante a Campiglia (IX), fabbro (X), e di Lucia (XI) di Giovanni (XII) Ferretti (XIII) da Pistoia (XIV) sua consorte, abitante a Campiglia (XV), nato il giorno precedente ad ore 7 pomeridiane (XVI), fu battezzato da me prete Angelo Verdiani da Fucecchio (XVII) e fu tenuto al Sacro Fonte da Domenico di Marco Ruggeri da Campiglia e da Francesca di Vincenzo Bartolini da Suvereto (XVIII). 

(I) Data di battesimo
Indicazione del giorno, mese e anno in cui è avvenuto il battesimo, talvolta espressi in forma implicita in riferimento agli atti precedenti («a dì detto», «a dì 25 di detto mese», «a dì 12 gennaio di detto anno», ecc.), è sempre presente e normalmente coincide con la data dell’atto.

(II) Nomi di battesimo
Indicazione dei nomi imposti al battezzato, è sempre presente e normalmente è composta da uno a tre nomi, anche se in alcuni casi i nomi possono essere anche più di tre.

(III) Sesso del battezzato
Indicazione del sesso del battezzato, è sempre presente e può essere espressa sia in forma esplicita («maschio», «femmina», ecc.) che implicita («figlio», «figlia», ecc.)

(IV) Legittimità
Indicazione della legittimità della nascita, ovvero se il soggetto è figlio di legittimi coniugi o meno.

(V) Nome del padre
Indicazione del nome del padre del battezzato, è sempre presente ad eccezione dei figli di genitori incogniti e di donne non sposate, può essere preceduto dall’avverbio latino «quondam» o da «fu» se il padre è deceduto prima della registrazione di battesimo del figlio.

(VI) Nome del nonno paterno
Indicazione del nome del nonno paterno del battezzato, è spesso presente e può essere preceduto da «quondam» e «fu» se il nonno è deceduto prima della registrazione di battesimo del
nipote.

(VII) Cognome del battezzato
Indicazione del cognome del battezzato, è quasi sempre presente, anche se espressa indirettamente attraverso quello del padre. È invece assente quando il redattore non lo conosce, quando utilizza un criterio di identificazione alternativo (patronimico, appellativo, ecc.) oppure quando il battezzato è figlio di genitori incogniti o di madre non sposata.

(VIII) Provenienza della famiglia paterna
Indicazione della provenienza geografica del padre del battezzato, è spesso presente, può fare riferimento alla parrocchia e/o alla diocesi di provenienza o soltanto alla località.

(IX) Residenza del padre
Indicazione della località di residenza del padre del battezzato, è spesso presente, normalmente coincide con la parrocchia nella quale si è celebrato il battesimo e dove avviene la registrazione.

(X) Mestiere o condizione del padre
Indicazione del mestiere o condizione del padre del battezzato, è talvolta presente.

(XI) Nome della madre
Indicazione del nome della madre del battezzato, è quasi sempre presente, in rari casi può essere preceduto dall’avverbio latino «quondam» o da «fu» se la donna è deceduta prima della
registrazione di battesimo del figlio.

(XII) Nome del nonno materno
Indicazione del nome del nonno materno del battezzato, è talvolta presente e può essere preceduto da «quondam» e «fu» se il nonno è deceduto prima della registrazione di battesimo
del nipote.

(XIII) Cognome della madre
Indicazione del cognome della madre del battezzato, è quasi sempre presente e talvolta è espressa indirettamente attraverso quello del padre. È invece assente quando il redattore non lo conosce, quando utilizza un criterio di identificazione alternativo (patronimico, appellativo, ecc.) oppure quando la donna è figlia di genitori incogniti o di madre non sposata.

(XIV) Provenienza della famiglia materna
Indicazione della provenienza geografica della madre del battezzato, è talvolta presente, può fare riferimento alla parrocchia e/o alla diocesi di provenienza o soltanto alla località.

(XV) Residenza della madre
Indicazione della località di residenza della madre del battezzato, è talvolta presente, normalmente coincide con la parrocchia nella quale si è celebrato il battesimo e dove avviene la registrazione.

(XVI) Data di nascita
Indicazione del giorno, mese e anno in cui è avvenuta la nascita del battezzato, è spesso presente e nella maggior parte dei casi è espressa in forma implicita, in relazione alla data di battesimo («il giorno antecedente», «il giorno suddetto», ecc.)

(XVII) Generalità del sacerdote officiante
Indicazione del nome, cognome o patronimico, provenienza o residenza, grado e mansione del sacerdote officiante, talvolta espressa in forma implicita in relazione agli atti precedenti («io parroco suddetto», ecc.), è quasi sempre presente e spesso si tratta della stessa persona che effettua la registrazione.

(XVIII) Generalità del padrino e/o della madrina
Indicazione del nome, cognome o patronimico, provenienza o residenza, del padrino e/o della madrina, è sempre presente.
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